La Nuova Direttiva dell'efficienza energetica

 

Fonte:
http://www.ipsoa.it/Articoli/link.aspx?ID=1094784&linkparam=In+Primo+Piano
 

RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI Approvata la Direttiva europea sull'efficienza energetica
di Massimo Berka
Pur essendo frutto di un compromesso tra i governi degli Stati membri e ponendosi un obiettivo di miglioramento dell'efficienza energetica al 2020 di solo il 15% (anziche' del 20%) la nuova Direttiva rappresenta un significativo passo avanti per la riduzione dei consumi energetici nel Vecchio Continente, con rilevanti conseguenze per le pubbliche amministrazioni centrali e locali, le imprese, il settore residenziale oltreche' i professionisti e i fornitori di servizi energetici.
Lo scorso 11 settembre il Parlamento Europeo ha approvato in seduta plenaria, a larghissima maggioranza (632 voti favorevoli, 25 contrari e 19 astensioni), la nuova Direttiva sull’efficienza energetica.
Il Consiglio Europeo dovrebbe adottare la Direttiva entro il 4 ottobre e la pubblicazione ufficiale è prevista per il 10 ottobre. L’entrata in vigore, pertanto, è prevista per il 30 ottobre e, da questa data, entro 18 mesi (quindi entro aprile 2014) la Direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri; tuttavia, come vedremo in seguito, alcune delle sue previsioni avranno effetto anche prima di quella data.
Il testo, che abroga le precedenti Direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (salvo alcuni articoli e allegati di quest’ultima), attua, con alcune significative attenuazioni, essendo il frutto di un compromesso tra i governi degli Stati membri, il Piano per l’efficienza energetica 2011.
Come noto, nel 2008 l’Unione Europea ha approvato il “Pacchetto clima-energia 20-20-20”, in attuazione del Protocollo di Kyoto. Tuttavia, sebbene il “Pacchetto 20-20-20 (che, sul piano giuridico, consiste in sei Direttive), abbia reso vincolanti per gli Stati membri gli obiettivi di ridurre mediamente del 20% (per l’Italia del 17%) le emissioni di gas a effetto serra e di portare mediamente al 20% (per l’Italia al 17%) il consumo di energia prodotta con fonti rinnovabili, l’obiettivo di migliorare, mediamente del 20%, l’efficienza energetica è rimasto non vincolante.
La nuova Direttiva sana solo parzialmente tale lacuna; in effetti si stima che, nel suo complesso, essa consentirà di raggiungere un miglioramento dell’efficienza energetica al 2020 intorno al 15%; il gap con l'obiettivo del 20% di risparmio dovrà, pertanto, essere colmato attraverso misure aggiuntive (per adesso si pensa a un regolamento per l’efficienza dei carburanti per le auto e alla definizione di nuovi standard, collegati alla Direttiva europea Ecodesign, per alcuni prodotti come i boiler; ciò dovrebbe innalzare il risparmio di energia al 17%).
Inoltre, la Direttiva non impone obiettivi vincolanti per gli Stati membri, bensì prevede che sia ciascuno Stato membro a fissare il proprio target nazionale indicativo di riduzione dei consumi, definito sulla base dei consumi primari o finali, oppure sull’intensità energetica (il rapporto tra Pil ed energia consumata). Nel definire i propri obiettivi nazionali, gli Stati dovranno tenere conto: dell’obiettivo di mantenere i consumi energetici al di sotto di 1.474 milioni di tep di energia primaria o di 1.078 milioni di tep di energia finale a livello comunitario; delle misura previste dalla Direttiva stessa; delle misure adottate per raggiungere gli obiettivi dell’art. 4 della succitata Direttiva 2006/32/EC (risparmio energetico del 9% nel 2016, da conseguire tramite servizi energetici e altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica efficaci sotto il profilo costi-benefici, praticabili e ragionevoli); delle peculiari circostanze che incidono sul consumo di energia primaria a livello nazionale (ad esempio: le evoluzioni e le previsioni del PIL).
(IN QUESTO RAGIONAMENTO, SI TENGA PRESENTE  CHE  IL 40%  DELL’ENERGIA CONSUMATA IN EUROPA E’ RICONDUCIBILE  ALL’EDILIZIA.)
Comunque la Direttiva rappresenta un significativo passo avanti per la riduzione dei consumi energetici in Europa.
Oltre alle molte disposizioni rilevanti per gli addetti ai lavori (cogenerazione ad alto rendimento, teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia, servizi energetici e prestazioni professionali), alcune delle nuove disposizioni della Direttiva indurranno, nei prossimi anni, rilevanti effetti sulle pubbliche amministrazioni centrali e locali, le imprese, il settore residenziale.
In particolare:
- gli Stati membri dovranno definire una strategia di lungo periodo per veicolare investimenti nella riqualificazione dello stock nazionale di edifici residenziali e commerciali, sia pubblici che privati. Una prima versione della strategia dovrà essere pubblicata entro il 1 aprile 2014 e successivamente aggiornata ogni tre anni;- gli Stati dovranno assicurare che, ogni anno (a partire dal 1 gennaio 2014), il 3% delle superfici degli edifici riscaldati e/o raffrescati, posseduti e utilizzati dai governi centrali, verranno riqualificati in maniera da portarli al livello dei requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti dalla legge dello Stato di appartenenza ai sensi dell’art. 4 della Direttiva 2010/31/UE. La quota del 3% sarà calcolata prendendo in considerazione solo gli edifici di superficie superiore a 500 mq (250 mq dal 9 luglio 2015) che al 1 gennaio di ogni anno non raggiungeranno i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti ai sensi dell’art. 4 della Direttiva 2010/31/UE. Gli Stati potranno anche decidere di coinvolgere le amministrazioni di livello inferiore a quello governativo; in questo caso il 3% si calcolerà sulla somma delle superfici delle amministrazioni centrali e di quelle di livello inferiore coinvolte. Gli Stati potranno anche optare per misure alternative alle ristrutturazioni, che dovranno consentire di ottenere, entro il 2020, un ammontare di risparmio energetico equivalente; tali misure alternative dovranno essere comunicate alla Commissione europea entro il 01/01/1014, data entro la quale gli Stati membri dovranno anche pubblicare un inventario degli edifici del governo centrale, soggetti all’obbligo di riqualificazione di cui sopra, indicando la superficie e la prestazione energetica di ciascun edificio;
- gli Stati dovranno incoraggiare gli enti pubblici, e gli organismi di diritto pubblico competenti per l'edilizia sociale, anche a livello regionale e locale, a: dotarsi di piani di efficienza energetica; mettere in atto sistemi di gestione dell’energia, inclusi gli audit energetici; ricorrere a società di servizi energetici (cd. “ESCo”) e a contratti di rendimento energetico per finanziare le riqualificazioni e attuare piani volti a mantenere o migliorare l’efficienza energetica nel lungo periodo;
- gli Stati dovranno assicurare che il proprio governo centrale acquisti esclusivamente prodotti, servizi ed immobili ad alta efficienza energetica e incoraggiare le amministrazioni periferiche a seguire l’esempio del governo centrale;- gli Stati membri dovranno incoraggiare gli enti pubblici, in caso di bandi di gara per appalti di servizi con un contenuto energetico significativo, a valutare la possibilità di concludere contratti di rendimento energetico a lungo termine che consentano risparmi energetici a lungo termine;- ciascuno Stato membro dovrà istituire un regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica, secondo il quale i distributori di energia e/o le società di vendita di energia al dettaglio dovranno conseguire, entro la fine del 2020, un obiettivo cumulativo di risparmio sugli usi finali dell’energia. Tale obiettivo dovrà essere almeno equivalente al raggiungimento, in ogni anno dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, di nuovi risparmi pari all'1,5% della media dei volumi complessivi di vendita annuali di energia ai clienti finali del triennio 2010- 2012. Per raggiungere questo obiettivo gli Stati membri avranno una certa flessibilità; ad esempio, potranno raggiungere il suddetto obiettivo dell’1,5% in tre step (1% nel 2014 e 2015, 1,25% nel 2016 e 2017, 1,5% nel 2018, 2019 e 2020) e di avvalersi di altre misure alternative (ad esempio: tassazione dell’energia e della CO2 , incentivi per o obblighi di utilizzare tecnologie efficienti, standard minimi e/o regimi di etichettature energetiche che non siano già previsti dalle norme europee, formazione, informazione e consulenza); in ogni caso, dovrà essere raggiunto almeno il 75% dell’obiettivo di risparmio energetico. Gli Stati potranno consentire ai distributori di energia e/o alle società di vendita di energia al dettaglio di contabilizzare, ai fini dei loro obblighi di risparmio energetico di cui sopra, i risparmi energetici certificati ottenuti da fornitori di servizi energetici o da terzi. Osserviamo che, nel nostro Paese, gli obblighi di cui sopra possono ritenersi soddisfatti dagli attuali meccanismi basati sui “titoli di efficienza energetica” (detti anche “certificati bianchi”);
- gli Stati, oltre a promuovere la disponibilità, per tutti i clienti finali, di audit energetici di elevata qualità ed efficaci in rapporto ai costi, effettuati da esperti indipendenti e qualificati e/o accreditati oppure eseguiti e sorvegliati da autorità indipendenti in conformità alla legislazione nazionale, dovranno definire dei criteri minimi di qualità di tali audit, sulla base di una serie di principi elencati nella Direttiva;gli Stati dovranno inoltre mettere a punto programmi intesi a sensibilizzare le PMI sui vantaggi dei sistemi di gestione dell'energia a incoraggiarle e incentivarle a sottoporsi ad audit energetici e a implementare, di conseguenza, gli interventi che risultassero efficienti sul piano economico;
- le grandi imprese dovranno sottoporsi a un audit energetico al più tardi entro tre anni dall’entrata in vigore della Direttiva (e quindi nell’ottobre 2015) e almeno ogni quattro anni dalla data del precedente audit;
- gli Stati dovranno adottare misure appropriate (tra cui: incentivi fiscali, finanziamenti, contributi, sovvenzioni) per promuovere e facilitare un uso efficiente dell'energia da parte dei piccoli clienti di energia, comprese le utenze domestiche.
Dopo l’entrata in vigore della Direttiva, la palla passerà agli Stati membri, che dovranno recepirla nelle rispettive nike air vapormax normative nazionali. Alcuni osservatori paventano il rischio che molti Stati proveranno, in vari modi, ad abbassare gli obiettivi nella fase di implementazione della Direttiva; infatti, si stima che gli investimenti necessari per l’adozione della Direttiva saranno compresi mediamente tra i 40 e 50 miliardi di euro per ciascuno Stato. D’altra parte, nella relazione al Parlamento europeo si evidenzia che la nuova Direttiva, oltre ad aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, ridurre le emissioni di gas serra e diminuire le importazioni di fonti energetiche, potrà dare una spinta reale all'economia, creando milioni di nuovi posti di lavoro e mettendo sotto controllo i costi energetici.

Documenti correlati: